La normativa brasiliana contempla due tipologie societarie: le società semplici e le società d’impresa.
La società semplice è quella persona giuridica che esercita attività intellettuale, scientifica, letteraria ed artistica, anche se con l’aiuto di assistenti o collaboratori, salvo se l’esercizio della professione costituisca elemento d’impresa. A titolo esemplificativo, la società semplice potrebbe essere quella costituita tra professionisti iscritti ad un albo. Si presenta come una società semplice il cui atto costitutivo viene registrato tra quelli delle persone giuridiche presso un Notaio, ad eccezione della società di avvocati che può essere iscritta appena presso l’Ordine degli Avvocati (OAB – Ordem dos Advogados do Brasil).
Il secondo tipo è invece costituito dalle società che esercitano attività d’impresa e che devono essere iscritte presso la Camera di Commercio (Junta Comercial) del luogo in cui hanno sede.
Esistono cinque tipi di società d’impresa:
1) La “Sociedade em nome coletivo” (Società in nome collettivo): è scarsamente utilizzata, poiché prevede che i soci siano persone fisiche e che gli stessi rispondano solidariamente ed illimitatamente per tutte le obbligazioni sociali. I creditori hanno facoltà di aggredire i beni personali dei soci, anche in assenza di disposizioni giudiziali. Il nome dell’azienda è costituito dal nome dei soci;
2) La “Sociedade em Comandita Simples” (Società in accomandita semplice): non è altresì d’uso comune giacché prevede due tipologie di soci. I soci accomandatari, che partecipano in parte con il capitale ed in parte con il proprio lavoro, e rispondono solidariamente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali. I soci accomandanti, che partecipano appena tramite l’apporto di capitale e rispondono per le obbligazioni sociali limitatamente al valore della quota di capitale sottoscritta, non avendo ingerenza nella gestione dell’attività comune. Nella ragione sociale devono figurare appena i nomi dei soci accomandatari: nel caso compaia il nome di un socio accomandante, lo stesso risponderà altresì solidariamente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali;
3) La “Sociedade em Comandita por ações” (Società in accomandita per azioni): anch’essa ormai in disuso, è retta dalle norme previste per la Sociedade Anônima (simile alla società per azioni dell’ordinamento italiano) con una variante; soltanto gli azionisti possono essere direttori o dirigenti e gli stessi rispondono in forma illimitata per le obbligazioni sociali. Gli ulteriori soci, gli accomandanti, che sono costituiti dagli ulteriori azionisti e che non hanno funzioni direttive e dirigenziali, rispondono limitatamente al capitale sociale sottoscritto. Così come nella Sociedade Anônima, anche questa società può avere un capitale sociale “aperto” ed in questo caso le sue azioni possono essere quotate in borsa. Non è necessario inserire i nomi dei soci nella denominazione sociale, avendo gli stessi facoltà di scegliere un nome o una denominazione propria, la firma o ragione sociale, accompagnati dalla dicitura “C/A” (accomandita per azioni);
4) La “Sociedade Limitada” (Società limitata): simile alla S.r.l. dell’ordinamento italiano, è la società senz’ombra di dubbio più utilizzata, visto che la responsabilità del singolo socio è proporzionale alle quote detenute nella società stessa, sebbene lo stesso sia tenuto ad integrare il capitale sociale non versato dagli altri soci. Può avere un nome o una denominazione propria, la ragione sociale o il nome della società, accompagnati dalla dicitura “Ltda” (limitata);
5) La “Sociedade Anônima” (Società anonima): simile alla S.p.a. dell’ordinamento italiano, è una tipologia utilizzata da grandi aziende, dove il capitale è diviso in azioni. Ogni azionista è responsabile in base al prezzo di emissione delle proprie azioni (responsabilità limitata e non solidaria). Ha vari tipi di obbligazioni ed è regolata da vari organismi, che devono pubblicare i loro atti in Gazzetta Ufficiale (Diário Oficial) o in un importante quotidiano. Può avere nome proprio o ragione sociale, accompagnati dalla dicitura “S / A” (società anonima) o preceduti dalla parola “Companhia” o “Cia ” (compagnia).